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(DCV) OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO: NON È SUFFICIENTE L’ACCERTAMENTO DELL’IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE, MA OCCORRE LA MANCATA TEMPESTIVA CONOSCENZA DEL DECRETO (Cass. civ. 29 novembre 2016, n. 24253)
La Suprema Corte di Cassazione sez. Civile con la Sentenza Num. 24253/2016, ha stabilito che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova — il cui onere incombe sull’opponente — che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
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