Gen
16
(DL) MATERIALE PORNOGRAFICO NEL PC AZIENDALE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO (Cass. civ. 03.11.2016 sentenza n. 22313)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 novembre 2016, n. 22313 è tornata a pronunciarsi in materia di controllo da parte del datore di lavoro sull’utilizzo dello strumento presente sul luogo di lavoro ed in uso al lavoratore per lo svolgimento della prestazione.
Sostiene la Corte, con la precitata sentenza, come ben possa la parte datoriale effettuare dei controlli mirati al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, tra i quali rientrano i computer aziendali; tuttavia nell’esercizio di tale prerogativa, occorre che rispetti la liberta’ e la dignita’ dei lavoratori, nonche’, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all’articolo 11, comma 1, del Codice.
Ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che dichiara illegittimo il licenziamento disciplinare senza il controllo fattuale in ordine alle concrete modalità con le quali l’ispezione era stata condotta sul personal computer dell’incolpato, onde accertare la reale consistenza delle attività effettuate e delle richieste degli ispettori, nonché la loro conformità con eventuali policy aziendali.