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(DCV) CONTRATTO E FALLIMENTO: SE L’ACQUIRENTE TRASCRIVE LA DOMANDA EX ART. 2932 C.C. PRIMA DEL FALLIMENTO IL CURATORE NON PUÒ SCIOGLIERSI DAL PRELIMINARE (Cass. civ. 16.09.2015, n. 18131)

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 18131 del 16 settembre 2015, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul potere del curatore, ex art. 72 Legge Fall., di esercitare la facoltà di sciogliere il contratto preliminare nei confronti del promissario acquirente il quale abbia trascritto prima della dichiarazione di fallimento una domanda ex art. 2932 c.c. successivamente accolta con sentenza trascritta.
Le Sezioni Unite rilevano che gli effetti della trascrizione della sentenza, integrante una pronuncia di accoglimento, retroagiscono alla data di trascrizione della domanda.
Sulla base di tale assunto, sono opponibili ai creditori fallimentari, non solo gli atti posti in essere e trascritti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma anche le sentenze pronunciate dopo tale data, se le relative domande sono state in precedenza trascritte.
Le Sezioni Unite pertanto escludono che il curatore fallimentare possa esercitare nella fattispecie la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare, affermando che, pur avendo il curatore la titolarità di tale potere, restano, tuttavia, fermi gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. avvenuta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguente produzione dell’effetto traslativo ex tunc ad opera della sentenza di accoglimento di tale domanda.


NP
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