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(DPE) LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE ANCHE QUANDO L’AZIENDA HA DIMENSIONI RIDOTTE (Cass. pen. 02.07.2015, n. 27862)

Con la sentenza n. 27862 del 02.07.2015, la Corte di Cassazione prende in esame l’istituto della delega di funzioni, con particolare riferimento alla materia ambientale.
Al riguardo, il giudice di legittimità supera l’orientamento più tradizionale secondo cui la delega a terzi può escludere la responsabilità del titolare solo quando l’azienda ha notevoli dimensioni, fissando il seguente principio di diritto: “In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa”.
Il caso concreto, sottoposto al vaglio della Cassazione, prende avvio dal procedimento penale instauratosi nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di tre consiglieri di una società che si occupava della gestione dei rifiuti, ai quali veniva contestata l’inosservanza delle prescrizioni relative alla autorizzazione integrata ambientale.
Il Tribunale condannava solo uno dei consiglieri, in ragione dell’emersione, in sede di istruzione dibattimentale, di una specifica delega di funzioni in materia ambientale nei confronti di uno soltanto dei consiglieri imputati, quello poi condannato.
Avverso tale sentenza veniva proposto direttamente ricorso per Cassazione con il quale si deduceva come la delega in questione non fosse giustificata, nel caso di specie, viste le ridotte dimensioni dell’impresa.
Interviene, dunque, la Corte con la sentenza in commento, che rigetta il ricorso e conferma la predetta sentenza di primo grado, evidenziando la stretta correlazione tra la delega in materia ambientale e la delega in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, e sottolineando, pertanto, la necessità di superare, anche in materia ambientale come in quella prevenzionistica, il requisito della dimensione strutturale e delle esigenze organizzative.

NP
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