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(DL) MANSIONI E JOB ACT: LA RIFORMA SI APPLICA ANCHE AI DEMANSIONAMENTI DISPOSTI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 81 DEL 2015 (Trib. di Roma, 30.09.2015)
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 30 settembre 2015, si è pronunciato sull’effettiva portata della nuova disciplina delle mansioni introdotta con il D. lgs. n. 81 del 2015, soffermandosi in particolar modo sulla applicabilità della novella ai rapporti di lavoro in corso alla data della sua entrata in vigore.
Ed invero il Tribunale chiarisce che, a seguito della riforma, a differenza che nel passato, in cui l’esercizio dello ius variandi era consentito a condizione che le nuove mansioni fossero «equivalenti alle ultime effettivamente svolte», è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a «mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte», non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come viceversa ritenuto in passato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: v., tra le più recenti, Cass. n. 17624 e n. 4989 del 2014).
Ciò posto, il Tribunale ha quindi ritenuto che la novella, in difetto di qualsiasi norma transitoria, si applica anche ai rapporti già in corso alla data della sua entrata in vigore ed ha ulteriormente chiarito che estende i suoi effetti anche nei confronti di demansionamenti disposti prima dell’entrata in vigore del D. lgs. n. 81 ed in atto anche successivamente alla data del 25 giugno 2015.
A tal proposito ritiene il Tribunale che il demansionamento del lavoratore costituisca una sorta di illecito “permanente”, nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto di svolgere.
Conseguentemente, “la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare (a certe condizioni) le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno; con l’ulteriore conseguenza che l’assegnazione di determinate mansioni che deve essere considerata illegittima in un certo momento, può non esserlo più in un momento successivo”.
Pertanto, in applicazione di tali principi, il giudice esclude che possa essere riconosciuto qualsivoglia danno per il periodo post 25 giugno 2015, delimitando viceversa il risarcimento solo per il periodo antecedente all’entrata in vigore della modifica introdotta dal Jobs act.
NP
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