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(DL) ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO: IL JOBS ACT NON HA EFFETTO RETROATTIVO (Cass. civ. 20.10.2015, n. 21266)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015, ha stabilito che le nuove (e peggiorative) norme introdotte dal D.Lgs. n. 81/15 di riordino delle tipologie contrattuali, attuativo del Jobs Act, in materia di tutela indennitaria per il caso di illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, trovano esclusiva applicazione ai rapporti di lavoro insorti dopo la data della sua entrata in vigore.
Ai rapporti (ed ai contenziosi) antecedenti continuano pertanto ad applicarsi le norme del “collegato lavoro” come modificate dalla Legge Fornero.
La Corte perviene a tale esito evidenziando come la disciplina introdotta dall’art 28 del D.Lgs. n. 81/15 sulla indennità in questione non sia una mera riformulazione o (ulteriore) interpretazione della normativa preesistente, conseguentemente applicabile anche alle vicende anteriori alla sua entrata in vigore, ma abbia carattere novitario e, quindi, non retroattivo in assenza di esplicite previsioni in tal senso.
Tale circostanza, unita alla indubbia assenza di una disciplina transitoria, impone di concludere nel senso della oggettiva irretroattività della disciplina posta dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/15.

NP
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