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(DAM) CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA E ATTESTAZIONE SOA (Cons. di Stato 16.01.2015, n.70)

Con la sentenza n. 70 del 16.01.2015 il Consiglio di Stato ha statuito che nel caso di cessione di ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall'azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione.
Osservano i giudici della Consulta che l’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010, nel prevedere la necessità che le SOA accertino quali requisiti sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione, onera l’azienda che ceda un proprio ramo d’azienda di richiedere alla SOA una nuova attestazione. A seguito di tale richiesta, la società di attestazione instaura un nuovo procedimento di valutazione dei requisiti oggetto di trasferimento e di quelli acquisiti successivamente allo stesso, che si conclude, sussistendone le condizioni, con il rilascio alla cedente della nuova attestazione di qualificazione. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso inverso, nel quale a voler avvalersi dell’attestazione di qualificazione della cedente sia non la cedente stessa ma la cessionaria. Anche in questo caso dovrà essere richiesta una nuova attestazione, che tenga conto dei requisiti maturati dalla cessionaria attraverso l’incorporazione del ramo d’azienda. La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l’azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell’attestato di qualificazione.



NP
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