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(DL) IRRILEVANTE, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO, L’ESPLETAMENTO DI MANSIONI SVOLTE IN PRECEDENZA DA UN DIPENDENTE (Cass. civ. 22.01.2015 n.1178)

Nella sentenza n. 1178 del 22 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della corretta qualificazione del rapporto di lavoro, l’espletamento di mansioni svolte in precedenza da un dipendente, di per sé, non è sufficiente ad attestare il carattere della subordinazione.
Nel caso di specie, un addetto alle vendite, con contratto di agenzia, aveva convenuto in giudizio l’azienda, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte, investita della questione, ha pienamente confermato la validità dell’impianto motivazionale fornito dal giudice dell’appello, che aveva riformato la decisione del primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel fondare la sussistenza della subordinazione, piuttosto che sulla ricorrenza dell'elemento qualificante dell'eterodirezione, sul dato, giuridicamente irrilevante in sè, della corrispondenza delle mansioni svolte dal ricorrente a quelle di dipendente che lo aveva preceduto nel medesimo ruolo.

NP
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