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(DL) CATEGORIE PROTETTE: MANCATO SUPERAMENTO DEL PATTO DI PROVA E LICENZIAMENTO DEL DISABILE (Cass. civ. 14.01.2015 n.469)

Il disabile può essere licenziato per mancato superamento del periodo di prova anche in assenza di una comunicazione scritta del datore di lavoro. Con la formulazione di questo principio, contenuto nella sentenza n. 469/2015 della Sezione Lavoro della Cassazione, i Supremi giudici hanno confermato le pronunce della Corte d'appello di Roma e del Tribunale capitolino in ordine alla legittimità del licenziamento disposto, senza una formale comunicazione del motivo del recesso, nei confronti di un soggetto disabile assunto con patto di prova di sei mesi da una struttura ospedaliera.
La pronuncia conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il recesso del datore “è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale anche per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta, e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso”. In sostanza – soggiungono i giudici della Corte – la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all'esperimento in corso, si qualifica come valutazione negativa dello stesso, e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso.

NP
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