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(DL) LECITO NUOVO PATTO PROVA TRA MEDESIME PARTI (Cass. civ. 03.11.2014 n.23381)
Con la sentenza n. 23381 del 3 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui "la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 29 luglio 2005 n. 15960; Cass. 30 luglio 2009 n. 17767)". Pertanto, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'apposizione del patto di prova a due contratti stipulati tra le medesime parti, qualora la pattuizione risponda a tale finalità, "potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute". Nel caso di specie, è stato accertato che vi fosse l'effettiva necessità per l'Amministrazione datrice di lavoro di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore, in considerazione del fatto che il primo periodo di prova (di soli quindici giorni) riguardava un rapporto a termine instaurato per mere ragioni sostitutive; che vi era, dunque, "una diversità non solo temporale, ma qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti"; che il patto di quindici giorni apposto al primo contratto era insufficiente al fine di accertare le reali capacità organizzative e propositive del lavoratore.
NP
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