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(DL) MALATTIA: L’INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO NON SANA L’OMESSA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DELLA MALATTIA (Cass. civ. 04.02.2015 n.2023)
La Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2023 del 4.02.2015 ha affermato un importante principio in tema di licenziamento, precisando che l’invio del certificato medico, che giustifica l’assenza dal lavoro, non preclude il licenziamento disciplinare in caso di omessa comunicazione da parte del lavoratore dell’inizio della malattia.
Ed invero, rilevano i giudici della Suprema Corte, ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore che si assenta dal servizio per malattia abbia l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'inizio della malattia, la omessa comunicazione vale ad integrare un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, restando irrilevante che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell'assenza.
Pertanto, valorizzando la ratio dell’art. 31 del contratto collettivo applicabile al caso di specie (CCNL del personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e Fondazione don Carlo Gnocchi), che, nel momento in cui impone la segnalazione dell'assenza "prima dell'inizio del turno", intende tutelare l’interesse alla corretta esecuzione del servizio, ulteriore e diverso da quello della verifica dell’effettività dello stato di malattia, i giudici concludono nel senso che l'invio del certificato medico non vale a sanare l’omessa tempestiva comunicazione dello stato di malattia e, conseguentemente, rigettano il ricorso introduttivo del giudizio.
NP
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