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(DL) NATURA AUTONOMA DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN PRESENZA DI “FOGLI-ORARIO” ED E-MAIL DEL COMMITTENTE (Cass. civ. 29.10.2014 n.23021)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23021 del 29 ottobre 2014, ha affermato che non può essere considerato subordinato un rapporto di natura collaborativa soltanto perché il professionista compila i fogli-orario dell’azienda e riceve e-mail da parte di dirigenti del committente.
La Suprema Corte, infatti, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chiarisce che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.
Ebbene, soggiungono i giudici della Corte, nella specie il giudice di merito ha correttamente qualificato il rapporto nell'ambito del lavoro autonomo, pur in presenza di compilazione del time sheet con indicazione delle ore di lavoro e dell'attività espletata, in quanto funzionale solo alla determinazione dei compensi, come pure in presenza di messaggi di posta elettronica inviati al ricorrente da funzionari preposti a settori rispetto ai quali egli svolgeva funzione di supporto quale consulente autonomo, in quanto non erano di natura vincolante, ma di carattere tecnico.


NP
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