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(DL) IL DATORE DI LAVORO NON PUO' RICHIEDERE AL GIUDICE L'ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI UN LICENZIAMENTO PRIMA DI INTIMARLO (Cass. civ. 30.06.2014 n.14756)

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione giudiziaria proposta in via preventiva dal datore di lavoro al fine di verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificarne il licenziamento.
I giudici della Corte precisano che, mentre risulta ammissibile l’azione proposta dal datore di lavoro e volta ad ottenere il mero accertamento della legittimità di un licenziamento già intimato, il ricorso all’azione giudiziaria non può essere preventivo e diretto a giustificare l’estinzione del rapporto lavorativo.
Invero, soggiunge la Corte, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., va identificato in una situazione di carattere oggettivo, derivante da un fatto lesivo in senso ampio del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.


NP
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