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(DCV) LEGGE BALDUZZI: AQUILIANA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO DIPENDENTE, CONTRATTUALE QUELLA DELLA STRUTTURA SANITARIA. (Trib. Milano, sez. I civ., 17.07.2014)
Sentenza rivoluzionaria a Milano: l’obbligazione risarcitoria per il sanitario può scaturire soltanto in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e dunque il danneggiato ha il più complesso onere probatorio di dimostrare tutti i fatti costitutivi dell’illecito ex articolo 2043 c.c., mentre la riforma non attenua l’obbligazione della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, che resta di natura contrattuale ex art. 1218 c.c..
Il Tribunale di Milano, sulla base della interpretazione avallata dell’art. 3 comma 1 L. 189/2012 (L. Balduzzi), chiarisce dunque che se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare. Se, invece, nel caso suddetto, oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Precisano tuttavia i giudici che, in tale ultimo caso, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell’art. 2055 c.c..
NP
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