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(DL)È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GMO SE IL LAVORATORE SI DICHIARA SPESSO IN MALATTIA IN PROSSIMITÀ DEI GIORNI DI RIPOSO, ANCHE SE NON È STATO SUPERATO IL LIMITE DI ASSENZA(Cass.civ. 04.09.2014 n.18678)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18678 del 2014, stabilisce che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assenteista, anche se il numero di assenze non supera la somma dei giorni di malattia consentiti (cd periodo di "comporto"), allorché le sue numerose assenze per malattia si verifichino in prossimità dei giorni di riposo, così incidendo negativamente sulla produzione aziendale.
I giudici della Corte, invero, pur rammentando che, secondo la giurisprudenza costante, «il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), valorizzano l’art. 3 della L. n. 604 del 1966, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e chiariscono che, ove le assenze si verificano con modalità tali (nella specie, “per un numero esiguo di giorni, reiterate anche all'interno dello stesso mese e costantemente agganciate ai giorni di riposo del lavoratore”) da originare “una prestazione lavorativa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale”, il provvedimento risolutorio deve ritenersi legittimo.
La malattia, difatti, soggiungono i giudici, non viene in rilievo di per sé, ma in quanto le assenze in questione, peraltro comunicate all'ultimo momento, con conseguente difficoltà di reperire un sostituto, incidono sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell'azienda, dando luogo a scompensi organizzativi.
NP
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