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(DT) LE SOMME VERSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA PERDITA DI REDDITI COSTITUISCONO INTROITI DA LAVORO DIPENDENTE (Cass., Sez. Trib., sentenza n. 10749 del 16.05.2014)

A norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali".
Inoltre, a mente dell'art. 6, comma 2, dello stesso D.P.R., "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" e l'art.16, comma 1, lett. a) del medesimo D.P.R. (nel testo risultante dalla modifica operata dal d.l. n. 41 del 1995, art.32, comma 1, convertito nella legge n. 85 del 1995) dispone che l'imposta si applica separatamente sulle indennità e sulle somme percepite una tantum in "dipendenza della cessazione" dei rapporti di lavoro dipendente, nonché a somme e valori, comunque percepiti "anche se a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".
Dalla lettura coordinata di tali norme, la Corte di Cassazione, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, ha tratto il principio secondo cui "nella materia oggetto di odierno esame, costituisce ius receptum che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto".

AP
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