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(DS) CONSENSO INFORMATO: IL DOVERE DI INFORMARE IL PAZIENTE E’ PARTICOLARMENTE PREGNANTE NELLA CHIRURGIA ESTETICA (Cass., sez. III Civ. n. 12830 del 06.06.2014)
Il consenso informato del paziente risulta essere particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica, poiché in tale materia, nella maggior parte dei casi, si tratta di interventi non necessari.
Le caratteristiche e le finalità medico – estetiche impongono un’informazione completa in ordine all’effettivo conseguimento del miglioramento fisico, alle modalità di intervento, all’eventuale scelta tra tecniche diverse e, per converso, ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“"Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se 1'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato".
AP
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.