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(DL) IL RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI VERSARE I CONTRIBUTI SINDACALI COSTITUISCE UNA CONDOTTA ANTISINDACALE (Cass.,10.09.2013,n. 20723)
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce l’orientamento delle Sezione Unite che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla natura della condotta del datore di lavoro che rifiuta di trattenere e versare i contributi sindacali a favore del sindacato autonomo, non firmatario di contratto collettivo.
I Giudici della Suprema Corte, affermando che non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro, hanno chiarito che i lavoratori, nell’esercizio dell'autonomia privata, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato cui aderiscono.
Tale atto, secondo la Cassazione, deve essere qualificato come cessione del credito ( ex art. 1260 c.c. e segg.) e, in conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore.
Pertanto, qualora il datore di lavoro rifiuti di eseguire i pagamenti a favore del sindacato e il suo rifiuto sia ingiustificato, si configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale.
Tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro eccepisca, fornendone la prova, che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile, in rapporto all'organizzazione aziendale, l’inadempimento del debitore ceduto è giustificato e non integra l’ipotesi di condotta antisindacale, fermo restando l’efficacia della cessione del credito e le relative conseguenze sul piano civile.
AP
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