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(DAL) LA VENDITA DI UN PRODOTTO CON ETICHETTA DAL CONTENUTO FUORVIANTE PER IL CONSUMATORE INTEGRA IL REATO DI FRODE NELL’ ESERCIZIO DEL COMMERCIO (Cass.,03.05.2013,n. 19093)

Con sentenza n. 19093, depositata il 3 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato che la vendita di cosa di origine o provenienza diversa da quella dichiarata o pattuita rientra espressamente nell’ambito di applicazione dell’art. 515 c.p., integrando gli estremi del reato di frode nell’esercizio del commercio.

Difatti, il bene tutelato dalla norma, che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa non inferiore a euro 103, “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”, è la lealtà e la correttezza degli scambi commerciali.

Con riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato che l’etichetta dei prodotti, nella specie pistacchi, recante l’indicazione di origine diversa da quella effettiva è idonea “a ingenerare la confusione del consumatore quanto all’individuazione del luogo di origine del prodotto”, mentre è inidonea a indicare il reale Paese di origine dello stesso.

Del pari, è suscettibile di fuorviare il consumatore sia per il carattere equivoco del contenuto dell’etichettatura, sia quanto alle modalità di presentazione.


AP

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