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(DL) IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E’ LEGITTIMO NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE RIFIUTI IL TRASFERIMENTO NELLA NUOVA SEDE (Cass.,14.11.2013,n. 25615)

La Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 14 novembre 2013, n. 25615 ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente che rifiuti il trasferimento nella nuova sede, quando le circostanze che avevano determinato il nuovo assetto produttivo e societario comportano la diversa e definitiva localizzazione delle attività.

La Corte ha, difatti, stabilito che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e che la scelta dell'imprenditore non debba essere necessariamente collegata ad una situazione di congiuntura economica negativa.

E’ sufficiente, afferma la Suprema Corte, ai fini della legittimità del licenziamento, l’impossibilità di poter impiegare il dipendente in mansioni equivalenti.


AP

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