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(DL): ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI PREMIO DI PRODUZIONE SOPPRESSO DA ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTTO FORMA DI USO AZIENDALE (Cass.,15.11.2013,n. 25730)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione intervene in materia di trattamento retributivo e di accordi integrativi aziendali. Il quesito sollevato dinanzi la Suprema Corte aveva ad oggetto la presunta illegittimità di un accordo integrativo aziendale che aveva soppresso un elemento retributivo, nella specie il premio di produzione.

I Giudici della Corte, affermando che il CCNL applicabile ai ricorrenti prevede la possibilità di erogare un Premio di produzione, facendo salva l’applicabilità di eventuali diverse normative previste per i neo-assunti da leggi o accordi sindacali, ha statuito che l’elemento aggiuntivo può essere legittimamente eliminato dalla retribuzione con la sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale con cui datore di lavoro e sindacati decidono la soppressione del premio per il personale assunto dopo una determinata data.

La Corte di Cassazione, inoltre, precisa che è inammissibile la richiesta di corresponsione di un uso aziendale in forza di premio di produzione, fornendo una precisa definizione dei due istituti.
Secondo la Corte, l’uso aziendale presuppone l’esistenza di un trattamento di maggior favore dei lavoratori rispetto a quello previsto nei contratti individuali e collettivi di lavoro, mentre il premio di produzione costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione contrattualmente previsto.

Ne consegue che non può essere utilizzato l’uso aziendale, strumento premiale estraneo alla contrattazione, per ripristinare una voce della retribuzione eliminata.


AP

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