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(DL) LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: NECESSARIA LA PROVA SICURA DI TUTTI I FATTI ADDEBITATI (Cass.,08.11.2013,n. 25203)

La Corte di Cassazione torna a precisare che nel nostro ordinamento non trova ingresso un licenziamento per giusta causa fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate, ovvero con l’applicazione di un metodo che non sarebbe applicabile neppure in sede di procedimento penale.

I Giudici della Suprema Corte richiamano, con la sentenza n. 25203 in commento, la propria, ed ormai consolidata, giurisprudenza che pone a carico del datore di lavoro l’onere probatorio della giusta causa e richiede completezza e certezza dell’eventuale prova da questi fornita con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie.

Invero, la decisione della Corte di Cassazione si basa, puranche, sul principio di proporzionalità tra addebito e recesso e sulla considerazione che il giudice di merito, ai fini della valutazione della congruità della sanzione espulsiva, deve tener conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale e delle modalità di svolgimento del rapporto antecedenti la causa che ha dato origine al licenziamento. Ciò che non può escludersi da tale valutazione, aggiunge la Corte “ è la durata del rapporto e l’assenza di precedenti sanzioni a carico del lavoratore”.



AP

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