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(DL) CONDIZIONI DI ACCERTAMENTO DELL’ ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO: MALATTIA PROFESSIONALE E VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI SICUREZZA EX ART. 2087 C.C. (Cass.,07.11.2013,n. 25072)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25072/2013, delimita i confini della legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero del periodo garantito di conservazione del posto di lavoro, specificando le condizioni in base alle quali le assenze per malattia professionale del lavoratore non possano essere, a tal fine, computate. Secondo la Corte, invero, la sola natura professionale della malattia non esclude di per sé la computabilità delle assenze dovute al precario stato di salute del lavoratore e la possibilità, nel caso in cui lo stesso abbia superato il periodo di comporto, di procedere al licenziamento.
Secondo i Giudici della Suprema Corte l’esclusione delle assenze dal computo del periodo di comporto è legittima solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro risulti inadempiente in relazione all’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.
La malattia professionale,dunque, non solo deve aver avuto origine da fattori di nocività presenti nell’ambiente di lavoro e collegati allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma deve esser stata causata dal comportamento del datore di lavoro che, in violazione dell’art. 2087 c.c., non abbia adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Pertanto, due sono le condizioni necessarie per accertare l’illegittimità del licenziamento del lavoratore assente per malattia, oltre il periodo di comporto: la sussistenza di una malattia professionale e la violazione dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro che devono sussistere contemporaneamente.
AP
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