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(DL) LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DURANTE IL PROCESSO NON IMPEDISCE AL LAVORATORE DI ESERCITARE IL SUO DIRITTO DI OPZIONE (Cass., sentenza n. 21452 del 19.09.2013)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento statuisce che il lavoratore licenziato non decade dal diritto di opzione (previsto dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori), ovvero dal diritto di optare tra reintegrazione ed indennità sostitutiva, nell’ipotesi in cui, su invito del datore, abbia di fatto ripreso a lavorare durante lo svolgimento del processo, puranche fino all’esito dello stesso.

Il diritto di opzione, come chiarito dalla Suprema Corte, sorge solo a seguito di una sentenza favorevole al lavoratore che accerti l’illegittimità del recesso e ordini la reintegra dello stesso.

Prima di tale accertamento, pertanto, il lavoratore non ha ancora maturato il diritto di scelta e la circostanza che lo stesso abbia ripreso a lavorare a seguito del recesso risulta, a parere dei Supremi Giudici, irrilevante.
Il lavoratore che, nelle more del giudizio, abbia aderito all’invito del datore di lavoro e abbia ripreso il servizio dopo essere stato licenziato può, pertanto, legittimamente esercitare il suo diritto di scelta.

Il diritto di opzione è escluso solo nell’ipotesi in cui l’invito del datore di lavoro costituisca una proposta negoziale che si trasformi, successivamente, in un accordo tra le parti di ricostituzione del rapporto di lavoro.


AP

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