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(DL)LEGITTIMO NON PRESENTARSI AL LAVORO SE IL TRASFERIMENTO NON E’ MOTIVATO (Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza, 28.10. 2013 n. 24260)

La Corte di cassazione con la sentenza 24260/2013 ha stabilito che in caso di trasferimento in una nuova sede il lavoratore può legittimamente non presentarsi al lavoro qualora l’azienda non abbia comunicato entro 7 giorni, su richiesta del lavoratore, i motivi del trasferimento.

Ne consegue che, in tale ipotesi, il lavoratore non può essere licenziato per giusta causa e il provvedimento di trasferimento risulta essere illegittimo per sopravvenuta inefficacia.

La Corte Suprema nella sentenza in commento, dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadisce che “ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 c.c., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova”.

L’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento.

Dunque, in ragione della applicazione analogica della richiamata disciplina in tema di licenziamento, ove accertata la inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento deve considerarsi illegittimo.


AP

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