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(DL) LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA (Cassazione, Sez. Lavoro sentenza n. 23533 del 16.10.2013)

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 23533 del 16 ottobre 2013, interviene in materia di licenziamento illegittimo per violazione dell’obbligo di repechage, nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato prima che il datore di lavoro trasferisca la sua azienda ad un cessionario.

I giudici della Corte Suprema hanno decretato che, qualora l’illegittimità del provvedimento espulsivo venga fatta valere dal lavoratore prima che si perfezioni il trasferimento d’azienda e l’illegittimità stessa sia riconosciuta con sentenza di annullamento, il rapporto di lavoro originario ripristinato tra le parti, ex art. 2112 c.c., si trasferisce in capo al cessionario.

La Cassazione precisa che il fatto che il rapporto si sia estinto prima della cessione dell’azienda non costituisce un impedimento all’applicazione della regola generale sancita dall’art.2112 c.c.
Il cessionario, pertanto, risulterà solidalmente responsabile con il cedente alla corresponsione, a favore del lavoratore, dell’indennità supplementare da recesso illegittimo.


AP

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