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(DCV) IL DEBITORE HA SEMPRE L’ONERE DI SPECIFICARE LA CAUSALE DEI PAGAMENTI (Cass. Civ. sentenza 18.10.2013 n. 23673)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha statuito che il debitore, in tutti i casi di pagamento, ha l’onere di specificare il titolo per il quale avviene il trasferimento di denaro.

Nell’ipotesi in cui ciò non avvenga, il debitore resta esposto alla rivendicazione del creditore in relazione alle somme per le quali non è stata specificata la causale di pagamento.

Nel caso di specie, la confusione contabile riguardava i pagamenti reciproci tra due ex-coniugi. Il marito debitore e ricorrente dinnanzi alla Corte Suprema rivendicava che il pagamento delle somme richiestegli fosse stato già stato effettuato.

La Corte di Cassazione, confermando quanto già stabilito dalla Corte di Merito, ha affermato che la mancata specificazione dei titoli nella ricevuta rilasciata alla moglie giustifica la compensazione delle somme a favore della stessa. Ciò in conseguenza della omessa indicazione della causale, delle partite e dei titoli delle somme versate che non consentono di rilevare la certezza del presunto credito vantato dal marito.


AP

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