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(DS) RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Colpa lieve depenalizzata, prime sentenze dopo il Dl Balduzzi (Tribunale di Matera, sentenza 09.10.2013 n. 276)

La giurisprudenza di merito ha dato vita ad un nuovo orientamento, applicando l’articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012 n. 189 (c.d. Dl Balduzzi) secondo cui “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.

Il Giudice del Tribunale di Matera ha assolto dall'accusa di lesioni personali colpose i componenti di un equipe chirurgica che dopo l'intervento lasciarono una lama del bisturi nell'addome del paziente ma che, tuttavia, seguirono le linee guida e buone pratiche della professione rispetto all’intervento eseguito.

Il giudice riconoscendo integrata, nel caso di specie, la sola colpa lieve ha applicato l’art. 3 l. 189/2012 anche se entrato in vigore successivamente al fatto oggetto del processo.
Invero, in base al principio del favor rei nella successione delle leggi penali nel tempo (articolo 2 c.p.) il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Tuttavia, residua a carico delle equipe medica un profilo di colpa riguardante la mancata osservanza delle regole di perizia che può essere considerata di grado lieve e a cui consegue la sola responsabilità civile.



AP

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