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(DL) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO NEL SETTORE EDILE (Cass. 27.06.2013 n. 16288)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16228 del 27 giugno 2013, interviene in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore edile e statuisce che l’ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso.
Il datore di lavoro, perché il licenziamento sia legittimo, deve dimostrare l’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.
I giudici della suprema Corte, peraltro, stabiliscono che il lavoratore che impugni il licenziamento collabori nell’accertamento di un possibile reimpiego, mediante l’indicazione di altri posti in cui poteva essere collocato. Sul datore di lavoro, invece, grava l’onere di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
La Corte specifica che tale onere può essere assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come la piena occupazione negli altri cantieri e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare.
AP
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