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(DL) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E CAUSALE GENERICA (Cass. 3.04.2013 n. 8120)

La Cassazione precisa che la presenza di una causale generica del contratto di somministrazione a termine comporta la trasformazione e la costituzione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato in capo all’impresa utilizzatrice.

Ai fini della legittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato, infatti, è necessario che sussista un elevato grado di specificità delle ragioni giustificative che renda possibile la verifica della loro effettività.

In pratica, le causali non possono risolversi in una parafrasi della norma, ma devono esplicitare il collegamento tra quanto previsto nel contratto e la reale situazione aziendale.

La Corte sulla base di tali affermazioni ha dedotto che le punte di intensa attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico dell’azienda, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano il ricorso alla somministrazione temporanea.


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