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A) IL DL 28 GIUGNO 2013, N. 76: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO:
Disciplina dei Contratti di Lavoro:
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
DISCIPLINA
PRINCIPALI NOVITA’
Contratto a termine acausale
1) Consentito:
- per il primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, anche nel caso di somministrazione.
- in tutti i casi individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2) Consentita proroga del contratto che non abbia superato il tetto dei 12 mesi.
3)E’ consentita la prosecuzione di fatto per massimo:
30 gg., contratto fino a 6 mesi;
50 gg., contratto di oltre 6 mesi;
Comunicazione prosecuzione del contratto a termine al centro per l’impiego
Abrogato, anche nel contratto “acausale”, l’obbligo del datore di lavoro di comunicare al centro per l’impiego la prosecuzione del rapporto oltre il termine prefissato e la durata della prosecuzione stessa.
Riassunzione del lavoratore a termine
Consentita dopo:
- 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata sino a sei mesi;
- 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.
Consentita senza vincoli temporali per:
- i lavoratori stagionali
- le ipotesi di successione di contratti a termine individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, comunque riferita alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Esclusioni
Il Dl n. 76/2013 esclude dal campo di applicazione del D.lgs. 368/2001 i contratti a termine conclusi con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Limiti quantitativi massimi di contratti stipulabili Per l'individuazione dei limiti quantitativi la legge rimanda espressamente alla contrattazione collettiva nazionale posta in essere dai sindacati comparativamente più rappresentativi, anche nelle ipotesi di contratti a termine acausali.
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
DISCIPLINA
PRINCIPALI NOVITA’
Forma del contratto
Elementi essenziali ai fini della della validità del contratto:
- forma scritta
- durata
- tipo di progetto
- corrispettivo
- forme di coordinamento
- misure di sicurezza
Natura del progetto
Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
Recesso del lavoratore e risoluzione consensuale
Il nuovo Dl n. 76/2013 ha esteso la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
DISCIPLINA
PRINCIPALI NOVITA’
Misure straordinarie e temporanee (applicabili fino al 31 dicembre 2015) per fronteggiare la grave crisi occupazionale
Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato – Regioni deve elaborare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (per assunzioni effettuate dall’entrata in vigore del dl 76/2013 fino al 31 dicembre 2015 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese) che dovranno prevedere:
a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali è effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo;
c) in caso di imprese multi localizzate la formazione avviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha la sede legale.
Trascorso senza alcun intervento il termine del 30 settembre 2013 i principi contenuti nelle lettere a), b) e
c) trovano diretta applicazione.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
DISCIPLINA
PRINCIPALI NOVITA’
Durata Massima Per ciascun lavoratore quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
Sanzione Amministrativa La sanzione da 400 a 2.400 euro per omessa comunicazione preventiva al Centro per l’impiego dell’inizio di una prestazione intermittente non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.
Termine di validità contratti di lavoro intermittente confliggenti con le nuove norme
La data di scadenza dei contratti di lavoro intermittente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero (disciplinati, quindi, dal vecchio art. 37 della legge n. 276/2003) viene prorogata al nuovo termine del del 1 gennaio 2014.
CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO
DISCIPINA
PRINCIPALI NOVITA’
Qualificazione Ai fini della definizione della prestazione, con l’eliminazione delle parole “di natura meramente occasionale”, residua quale unico parametro il limite economico, che è stato confermato.
CONTRATTI DI APPALTO
DISCIPINA
PRINCIPALI NOVITA’
Responsabilità solidale 1) La responsabilità solidale del committente si estende:
- ai compensi e agli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti di lavoratori autonomi.
2) Non si applica ai contratti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni.
3) Le eventuali deroghe (ex art. 29, comma 2) della contrattazione collettiva hanno effetto soltanto sui trattamenti retributivi impiegati nell’appalto con esplicita esclusione di qualsiasi effetto sulla parte contributiva.
4) La responsabilità solidale del committente l è esclusa imitatamente all'imposta sul valore aggiunto (art. 50 D.l. 69/2013)
Disciplina dei Licenziamenti individuali:
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
DISCIPINA
PRINCIPALI NOVITA’
Procedura di conciliazione
Non trova applicazione:
- in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c..
- in caso di licenziamenti per cambio di appalto, laddove una norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante
- in caso di licenziamento in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa.
Procedura di conciliazione
In caso mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione, il giudice può desumere argomenti di prova e valutazioni ex art. 116 cpc.