Set
27
(DUE) PRODOTTI FARMACEUTICI: IL BREVETTO SUL PROCEDIMENTO NON COPRE IL PRODOTTO SUCCESSIVO (Corte di giustizia, 18.07.13 C-414/11)
UE
La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa in materia di brevetti, artt. 27 e 70 Accordo Trips (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio).
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la commercializzazione di un farmaco generico avente per principio attivo una sostanza coperta da diritti di brevetto (rilasciati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo) unicamente per il procedimento di fabbricazione del prodotto farmaceutico e non per il prodotto farmaceutico in sé.
La Corte di Giustizia, in ordine alla questione pregiudiziale sollevata dal Giudice del Rinvio, ha stabilito che i brevetti per le invenzioni di prodotti farmaceutici, rilasciati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, che proteggevano solo il loro procedimento di fabbricazione non beneficiano della tutela prevista dall’Accordo. Vale a dire che la protezione continua soltanto per il loro procedimento di fabbricazione e non si estende anche ai prodotti farmaceutici medesimi.
Dunque, sebbene l’Accordo TRIPS obblighi gli Stati membri dell’OMC a prevedere la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, esso non li obbliga a considerare i brevetti che erano stati rilasciati unicamente per l’invenzione dei procedimenti di fabbricazione come comprendenti, in seguito all’entrata in vigore del suddetto accordo, le invenzioni dei prodotti in quanto tali.
AP
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.