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(DT) TRANSFER PRICING, L’ONERE PROBATORIO SPETTA AL CONTRIBUENTE (Cass. 8.05.2013 n. 10739)

Con articolata motivazione la Sezione Tributaria della Cassazione torna sul tema del transfer pricing, rivedendo l’orientamento assunto con pronunce precedenti.

La Suprema Corte, invero, aveva già qualificato la disciplina sul transfer pricing quale disciplina antielusiva “finalizzata ad evitare che tra imprese residenti in Stati diversi facenti parte dello stesso gruppo vengano effettuati trasferimenti di utili, con applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti, al fine di sottrarli all’imposizione fiscale in Italia a favore di tassazione estere inferiori”.

La Cassazione, con la sentenza n. 10739/ 2013, mutando quanto precedentemente affermato, rimarca che la disciplina del transfer pricing ha un ambito di tutela più ampio rispetto alla semplice elusione fiscale avendo ad oggetto il contenimento di un’alterazione del principio della libera concorrenza, alterazione che comporta uno spostamento di imponibile verso regimi fiscali più convenienti.

La Suprema Corte, pertanto, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria per contrastare il regime del transfer pricing non è tenuta a provare l’elusione ma dovrà soltanto dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate che siano intercorse con anormalità dei prezzi.
Spetta, invece, al contribuente provare che le stesse siano state effettuate a valori “normali” di mercato, giustificando la deducibilità dei costi.


AP
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