Set

27

13

(DL) NON NECESSARIA L’INDICAZIONE DEL SOSTITUITO NEL CONTRATTO A TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE (Corte Cost. 30.05.2013 n. 107)

Con la recente sentenza n. 107 del 30 maggio u.s., la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta in tema di obbligo dell’indicazione del nominativo del sostituito in caso di assunzione a termine per ragioni sostitutive.
Il Giudice di Trani, infatti, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito agli artt. 1 e 11 d. lgs. 368/01 – attuale disciplina del contratto a tempo determinato - ritenendo illegittime tali norme per eccesso si delega da parte del legislatore e per violazione del principio di uguaglianza.

L’art. 1 d. lgs. 368/01 – per quanto di interesse in questa sede – prevede il mero obbligo di indicare le ragioni che hanno determinato la necessità di un’assunzione per ragioni sostitutive, mentre l’art. 11 del medesimo decreto abroga la l. 230/62 (precedente disciplina del contratto a termine) e quindi anche l’art. 1, co. 2, lett. b) di tale legge che prevedeva il più penetrante obbligo di indicare il nome del lavoratore sostituito e la ragione della sua sostituzione.
Evidenziava il Giudice remittente che – dopo un primo intervento della Corte Costituzionale (sent. 214/09) che aveva ritenuto sostanzialmente immutata la disciplina, evidenziando che l’onere di specificazione di cui all’art. 1 d. lgs. 368/01 comportasse necessariamente l’indicazione del nome del lavoratore da sostituire e delle cause della sostituzione – la questione di costituzionalità delle norme in questione si era riproposta a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione n. 1576 e 1577 del 2010.

In tali sentenze, infatti, la Suprema Corte – del tutto illegittimamente secondo il Giudice remittente - ha operato un distinguo tra le situazioni aziendali semplici – per le quali continuerebbe a valere l’obbligo di indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti – e quelle complesse – in cui, viceversa, l’onere di cui all’art. 1, d. lgs. 368/01 potrebbe essere più semplicemente assolto mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma (in tal modo, secondo la Corte, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito, quanto ad esempio con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che, per quella stessa funzione, si sono realizzate per il periodo dell’assunzione).

Questo distinguo, secondo il Giudice remittente, determinerebbe un’illegittima discriminazione tra lavoratori a termine in relazione alle dimensioni delle aziende in cui vengono assunti.

La Corte Costituzionale, tuttavia, rigetta l’eccezione di incostituzionalità.

Ed invero, il Giudice delle leggi – nel mentre rileva come la Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 24 giugno 2010 abbia ritenuto che non determina alcuna riduzione delle tutele dei lavoratori l’eliminazione dell’obbligo datoriale di indicare il nominativo del dipendente sostituito nei contratti a termine per ragioni sostitutive – ha evidenziato che il criterio dell’identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico.
Ne consegue, afferma la Corte Costituzionale, che non vi è alcuna discriminazione dei lavoratori a termine in base alle dimensioni dell’azienda, in quanto in ogni caso “il criterio di specificazione in concreto adottato, anche se alternativo a quello primario dell’indicazione nominativa del lavoratore sostituito, dev’essere comunque talmente preciso da garantire appieno la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta a fondamento della clausola appositiva del termine, già all’atto della stipulazione del contratto. Sicché, in definitiva, la diversa modulazione del concetto di specificità dell’esigenza di supplire a personale solo transitoriamente assente non dà luogo ad un regime giuridico differenziato in base alla dimensione aziendale del datore di lavoro. E la valutazione volta per volta della rispondenza delle ragioni sostitutive rappresentate per iscritto dal datore di lavoro all’onere di specificazione di cui all’art. 1, co. 2, d. lgs. 368/01 è necessariamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice della singola fattispecie”.
In buona sostanza, la Corte con la pronuncia in esame – pur ribadendo che il criterio preferibile, nell’assunzione a termine per ragioni sostitutive, appare quello dell’indicazione nominativa del dipendente sostituito - evidenzia la legittimità di tale omissione, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, beninteso purché siano adeguatamente giustificate le ragioni che determinano il ricorso a tale tipologia contrattuale.

DG

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.