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(DAL) INFORMATIVA AI CONSUMATORI ANCHE SUGLI ALIMENTI NON DANNOSI PER LA SALUTE MA INADATTI AL CONSUMO UMANO (Corte di Giustizia Europea 11.04.2013 causa C-636/11 Karl Berger / freistaat Bayern)
La Corte di Giustizia Europea è intervenuta ad interpretazione delle previsioni di cui agli artt. 10 e 17 par.2 2^ co. del REG (CE) n. 178/2002, normativa quest’ ultima che, come noto, ha fissato i principi ed requisiti generali della legislazione alimentare, le procedure di food security ed istituito l’ Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
I Giudici hanno così ritenuto come il precitato art. 17 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’ alimento e dell’ impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’ alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’ alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L’ art. 17 par. 2, secondo comma, del detto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulghino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’ art. 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Rileva quindi come la Corte abbia ritenuto che un alimento inadatto al consumo umano (anche laddove non dannoso per la salute) sia sempre considerato a rischio e quindi privo di quei caratteri di sicurezza degli alimenti posti invece a presidio della legislazione alimentare europea. In questo senso prevale la tutela del consumatore che può essere informato, fatto salvo il rispetto del segreto professionale.
DG
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