Feb

19

13

(DT) L’ONERE DELLA PROVA DELL’INERZIA DEI COSTI DEDUCIBILI NELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA (Cass. 12.02.2013 n. 3340)

Ai fini del riparto dell' onere della prova in capo rispettivamente al contribuente od all' Amministrazione finanziaria rileva se oggetto di deduzione siano beni strumentali necessari o non necessari ai fini, nel caso di specie, dell' esercizio dell' attivita' d' impresa.

Nel primo caso siffatto onere non potrebbe che gravare sull' Ente accertatore, mentre nella seconda ipotesi e' il contribuente a dover dimostrare l' inerenza del costo rispetto la propria attivita' .

Quest' ultimo infatti pur non direttamente ed immediatamente collegabile alla natura ed alla tipicita' dell' attivita' sociale, laddove comunque rientrante in una strategia commerciale di valorizzazione della compagine sociale, integrerebbe il requisito essenziale di inerenza.

Sebbene spese non intrinsecamente necessarie per la produzione del reddito d' impresa del pari, quelle riferibili a beni o servizi pur non necessari ma strumentali, anche in mera prospettiva e senza una evidente contiguita' all' oggetto sociale possono rientrare, ove dimostrato dal soggetto interessato, nel concetto economico di inerenza.

DG

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.