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(A) CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE E VOUCHER PER LE MADRI (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’economia e delle Finanze che attua la riforma del mercato del lavoro introducendo per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre e i voucher per le madri che rinunciano al congedo parentale.

Il decreto disciplina le modalità di fruizione del giorno di congedo obbligatorio per il padre e dei due giorni di congedo facoltativo da fruire in alternativa alla madre, nonché la possibilità per la madre lavoratrice - al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi - di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Per quanto riguarda il padre lavoratore, il decreto stabilisce che:
• il congedo obbligatorio e quello facoltativo, fruibili entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, sono concessi relativamente alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013;
• il congedo obbligatorio, di un giorno, è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità, ed è pertanto fruibile anche durante il periodo di astensione della madre;
• il congedo facoltativo, pari a due giorni, anche continuativi, è sostitutivo del congedo obbligatorio spettante alla madre e, pertanto, la sua fruizione “è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre”;
• durante il periodo di congedo è posto a carico dell’INPS il pagamento di un’indennità giornaliera, a favore del lavoratore, pari al 100% della retribuzione;
• le due forme di congedo non possono essere frazionate in ore e potranno essere godute previa comunicazione scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo “ove possibile in relazione all’evento nascita e in base alla data presunta del parto”. In caso di congedo facoltativo il padre dovrà anche allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione dell’astensione a lei spettante.

Per quanto riguarda, invece, la madre lavoratrice, il decreto riconosce la possibilità, al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, la possibilità di richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo economico pari a 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile alternativamente:
• per il pagamento dei servizi di baby sitting, utilizzando il sistema dei voucher;
• per far fronte alle spese relative ai servizi per l’infanzia (asili nido pubblici o privati accreditati), con versamento diretto da parte dell’INPS alla struttura interessata, fino a concorrenza dei 300 euro mensili.
Il contributo verrà concesso alle donne, che ne faranno richiesta all’INPS, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore ISEE e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno.
Saranno escluse, invece, dal beneficio economico le madri già esentate dal pagamento dei servizi per l’infanzia per motivi di reddito e quelle che già godono dei contributi previsti dal Fondo per le politiche attive, mentre le lavoratrici part time potranno usufruire del contributo in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
Il decreto chiarisce, poi, che la fruizione del beneficio economico comporta, per ogni quota mensile richiesta, una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.

MG

Si segnala che il Decreto è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
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