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(DL) LITIGIO INSUFFICIENTE PER INTIMARE IL LICENZIAMENTO (Cass. 15.01.2013 n. 807)
Il licenziamento per giusta causa (disciplinare) deve avere quale presupposto che il comportamento censurato sia tale da inficiare gravemente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente tanto da impedirne la prosecuzione.
Al fine di legittimare la sanzione espulsiva e' necessario però che sussista proporzionalita' tra fatto contestato (infrazione) e provvedimento sanzionatorio.
Gli indici di valutazione circa la proporzionalità di un siffatto notevole inadempimento (secondo la consolidata regola della non scarsa importanza) risiedono nell' esame della censurato comportamento nonchè del contesto e della durata del rapporto entro il quale questo si è svolto. In particolare devono considerarsi l' intensità dell' elemento intenzionale come pure gli eventuali precedenti disciplinari ed il grado di affidamento risposto nelle mansioni attribuite al dipendente.
Nel caso di specie l' unico litigio verbale determinato da comprensibile, seppure non giustificabile, reazione del lavoratore nei confronti di un attegiamento ostile del datore di lavoro non è stato - come già in sede di merito - ritenuto tale da legittimare il licenziamento.
DG
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