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(DT) SE L’IMMOBILE ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” E’ IN REALTA’ UN IMMOBILE DI LUSSO, L’AGENZIA DELLE ENTRATE RECUPERA L’IMPOSTA MAGGIORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE (Cass. 26.10.2012 n. 18378)

Se l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” ha, in realtà, le caratteristiche “di lusso” che impediscono l’accesso al regime agevolato, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate recupera direttamente in capo all’acquirente la maggiore IVA dovuta e la sanzione del 30%.

Nella fattispecie in esame, all’atto di vendita di un’abitazione veniva richiesta ed ottenuta l’applicazione dell’IVA al 4%, quale agevolazione “prima casa”.

Successivamente, accertato che l’immobile ceduto aveva, in realtà, le caratteristiche che consentono di qualificarlo “di lusso”, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione nei confronti degli acquirenti, revocando l’agevolazione.

Gli acquirenti impugnavano l’avviso ritenendo che il recupero dell’IVA con l’aliquota ordinaria (anziché quella agevolata del 4%) dovesse avvenire in capo al venditore.

L'assunto, precisano i giudici di legittimità, appare manifestamente infondato, alla luce della recente e pienamente condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui in tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4%, in luogo di quella ordinaria del 20%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria.

MG

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