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(DL) IL DATORE DI LAVORO DEVE DIFFERIRE L’AUDIZIONE DEL LAVORATORE PER MOTIVI DI SALUTE SUFFRAGATI DA IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA (Cass. 26.10.2012 n. 16374)
Ove il dipendente chieda tempestivamente il differimento dell’audizione, attestando un impedimento per motivi di salute, suffragato dalla produzione di idonea certificazione medica (del medico curante e di una struttura sanitaria pubblica) il datore di lavoro non puo’ ritenersi autorizzato ad omettere la convocazione dovendo, al contrario, consentirla alla cessazione dello stato di malattia del lavoratore, salvo che risulti prima facie il carattere pretestuoso e meramente dilatorio della richiesta.
Ed e’ onere del dipendente, che contesti l’impossibilita’ di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di condizioni di salute ostative, dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, nelle predette condizioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha richiamato, a tal fine, lo stato di incapacita’ naturale del lavoratore, ma l’impossibilita’ di svolgere l’attivita’ difensiva puo’ , sottolineano i giudici di legittimità nella pronuncia in commento, pur raccordarsi a condizioni oggettive di salute, medicalmente accertate, che pur non compromettendo la seria capacita’ di valutazione e la consapevolezza cosciente dell’espletanda attivita’ risulti incompatibile con l’espletamento dell’audizione orale.
Ne’ possono diversamente rilevare gli strumenti alternativi di difesa cui potrebbe accedere il lavoratore impossibilitato ad espletare la pur richiesta audizione orale, giacche’ e’ pur vero che e’ in facolta’ del lavoratore esercitare il suo diritto di difesa nella piu’ completa liberta’ di forme, anche per iscritto o mediante l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato, ma lo stato di malattia non solo non puo’ incidere sulla facolta’ di scelta delle modalita’ di esercizio del diritto di difesa inducendo il lavoratore alla delega necessitata a terzi della propria difesa, ma potrebbe, invero, precludere, proprio a cagione delle peculiari condizioni di salute, la stessa possibilita’ di dare ad altri adeguata contezza delle proprie ragioni di difesa.
Nella fattispecie al vaglio dei giudici di legittimità, la Corte territoriale, ha escluso che la richiesta di differimento dell’audizione orale da parte del lavoratore fosse ispirata da intento dilatorio e pretestuoso, apprezzando la documentazione medica delle condizioni di salute del lavoratore che, in breve sequenza temporale, in seguito ad un episodio di dolore toracico, e’ culminata nella diagnosi di "stato di agitazione psicomotoria, quadro di stress psichico, ipertensione arteriosa, precordialgia", e ritenendola non compatibile con l’espletamento dell’audizione orale che, per di piu’, avrebbe esposto il lavoratore ad ulteriore stress, aggravando lo stato ipertensivo dal quale risultava affetto.
EC
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