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(DA) PRATICA INGANNEVOLE LA REGISTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DI UN NOME A DOMINIO SENZA DISPORRE DELLA TITOLARITA’ DEL RELATIVO MARCHIO (Autorità Garante della concorrenza e del marchio 09.10.2012 n. 23976)

Il procedimento sottoposto al vaglio del Giurì concerneva il comportamento posto in essere da un professionista, consistente nella registrazione ed utilizzazione di un nome a dominio pur senza disporre della titolarità del relativo marchio.

Sul punto l’Autorità adita rileva che la disposizione di cui all’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, nel testo modificato dall’art. 14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, prevede che “è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio, se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Tale disposizione avvalora e conferma come l’utilizzo di un marchio non direttamente riferibile a colui che se ne serve è idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori e, pertanto, integra, ai sensi del Codice del Consumo, una pratica commerciale scorretta.

Infine, con riferimento all’asserita esiguità del numero dei contatti internet avvenuti attraverso il dominio in contestazione, il Giurì specifica che la disciplina in materia di pratiche ingannevoli delinea una fattispecie di illecito di pericolo, essendo sufficiente la valenza potenzialmente ingannevole della condotta, mentre l’analisi degli effetti di quest’ultima può assumere rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e quindi della determinazione della sanzione.

Per quanto precede, la pratica commerciale è stata ritenuta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale pratica ingannevole in quanto idonea a indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto.

La pratica è risultata inoltre non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile dal professionista nel caso di specie. La registrazione e utilizzazione di un nome a dominio corrispondente a un marchio registrato che connota prodotti di terzi è infatti agevolmente prevedibile da parte di un’impresa operante nello stesso mercato in cui sono presenti tali prodotti.

MG

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