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(DS) RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ABORTO ANCHE AL BAMBINO NATO CON PATOLOGIA INVALIDANTE (Cass. 2.10.2012 n. 16754)
Con la pronuncia in esame, per la prima volta, la Suprema Corte di Cassazione rafforza la tutela del diritto di aborto estendendone il risarcimento per violazione dello stesso a tutta la famiglia, ivi incluso il bambino nato con patologia invalidante.
Come precisato dai giudici di legittimità, il riconoscimento della predetta legittimazione configura non tanto un nuovo diritto soggettivo bensì l’istituzione di un nuovo soggetto autonomo.
Non assume alcun rilievo giuridico la dimensione prenatale del minore. L’interesse tutelato è quello che consente al minore stesso di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata ad una estrinsecazione non conforme ai dettami della Carta Costituzionale (quali ad es. il diritto allo svolgimento della propria personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali).
Viene così introdotto nell’ordinamento italiano il diritto del neonato a chiedere al medico il risarcimento del danno per essere nato “malformato”, che trova fondamento in una “omissione colpevole cui consegue non il danno della sua esistenza, né quello della malformazione di per sé sola considerata, ma la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell’aborto riconosciuta alla madre in una relazione con il feto non di rappresentante rappresentato, ma di includente incluso”.
L.P.
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