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(DCV) IL COMPENSO DEL MEDIATORE SCATTA SOLO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL COMPROMESSO (App. Napoli 30.05.2012)
In mancanza di una palese volontà contraria, sino al momento in cui le parti non stipulino almeno il compromesso (e cioè l'atto contrattuale che evidenzia la loro rispettiva volontà di acquistare e vendere) non è possibile ritenere che l'affare sia concluso, se non in quelle ipotesi marginali in cui nella proposta irrevocabile di acquisto e nella accettazione si preveda già direttamente la stipula del contratto definitivo, circostanza che consente di inquadrare gli atti ad esso precedenti alla stregua di una vera e propria pattuizione preliminare.
Laddove, invece, si sia in presenza di una proposta, sebbene accettata, che contenga la previsione della stipula futura di un preliminare, l'interlocuzione tra le parti si colloca nel novero delle trattative, certamente serie ed avanzate, la cui interruzione può però essere causa soltanto di responsabilità precontrattuale, salvo patti diversi e contrari emergenti in maniera chiara almeno dal tenore della proposta.
Consegue da ciò che (salva l’ipotesi di pattuizione contraria) la maturazione del compenso del mediatore può trovare fonte solo al momento della stipula del compromesso.
MG
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