Ott
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(DCV) IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE È LIQUIDATO IN FORMA EQUITATIVA (Cass. 19.07.2012 n. 12460)
In questa pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha allineato il proprio orientamento al principio di diritto, oramai consolidato, secondo cui “il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso si realizza, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza. Dall'individuazione di detto evento consegue poi la valutazione necessariamente equitativa del pregiudizio subito.”
Siamo di fronte ad un danno non patrimoniale che non può essere provato nel suo preciso ammontare, pertanto l'unica possibile forma di liquidazione risulta quella equitativa.
La funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro non sarà quella di reintegrare una diminuzione patrimoniale subita, ma compenserà un pregiudizio non economico.
Censurabile allora l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito solo allorquando la liquidazione del danno morale apparirà manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura e all'entità del danno accertato.
LP
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