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(DS) NON SUSSISTE ALCUNA RESPONSABILITA’ SE LA PAZIENTE NON HA OSSERVATO LE PRESCRIZIONI MEDICHE NON ASSUMENDO I MEDICINALI (Cass. 15.05.2012 n. 7529)

Gli eredi e le figlie convenivano in giudizio l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica che aveva, a loro dire, sottovalutato le condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. Paziente poi deceduta il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.

Nella fattispecie in esame la Suprema Corte di Cassazione concorda con i Giudici del merito sulla adeguatezza delle condotte e delle prescrizioni dei medici di guardia, non risultando verificato l’inadempimento nella forma della condotta omissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa e pertanto l’evento danno non è ricollegabile deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta dei sanitari.

La gravissima complicanza, concludono i Giudici di legittimità, non è da ascrivere alla condotta medica, ma alle condizioni di solitudine della paziente, che non ebbe la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con conseguente progressivo indebolimento delle capacità respiratorie.

MG

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