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(DLS) INDENNITA’ DI RISCHIO RADIOLOGICO: PER IL PERSONALE SANITARIO ESPOSTO IN MODO DISCONTINUO ALLE RADIAZIONI OCCORRE CHE SUSSISTA UN RISCHIO EFFETTIVO (Cass. 26.03.2012 n. 5795)
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito aveva accolto l’impugnazione proposta da un’ AUSL avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a corrispondere ai ricorrenti, nella loro qualità di infermieri professionali e tecnici sanitari, l’indennità di rischio radiologico e a riconoscere loro il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni per il recupero biologico.
I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso promosso dai dipendenti dell’AUSL ritenendo che nel caso in esame la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla insussistenza del rischio radiologico desumendolo dalla relazione del consulente d’ufficio e dai successivi chiarimenti dal medesimo forniti, in virtù dei quali era stato possibile accertare che per il periodo oggetto di causa tutti i lavoratori erano stati esposti ad un rischio pari a quello della popolazione che frequentava gli ambienti sanitari per motivi diversi da quelli lavorativi.
La Corte di Cassazione ha così ribadito il seguente principio di diritto: mentre per il personale medico e tecnico di radiologia opera ex lege la presunzione assoluta di rischio, per il personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni occorre sempre che sussista un rischio effettivo e non solo ipotetico connesso all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, ad un rischio pari a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
MG
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