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(DPE) IL DIRITTO ALLA RIFUSIONE NON COPRE LE SPESE VOLUTTUARIE DELLA TRASFERTA (Cass. 02.03.2012 n. 8094)
Per la Suprema Corte, con la sentenza in commento, non è, in vero, consentito in astratto il rimborso di ogni spesa sostenuta nella trasferta imposta dal dovere d’ufficio: il diritto alla rifusione si configura soltanto per le spese che hanno attinenza con le finalità dell’ente.
I giudici di legittimità, nel caso di specie, evidenziano che, in relazione agli elementi costitutivi del delitto di truffa riscontrati dalla Corte territoriale, si rileva l'ineccepibilità della motivazione, che descrive compiutamente la natura delle spese sostenute dall'imputato nel corso della trasferta (spese per costumi da bagno, massaggi e per pranzi con ospiti), come tali non rimborsabili, nonché le modalità concrete adottate dall'imputato per ottenere il rimborso di dette spese attraverso la manipolazione delle ricevute rilasciate dall'ente alberghiero o attraverso l'indecifrabilità del contenuto della prestazione riportata in fattura. In definitiva i richiesti indennizzi per il soddisfacimento di esigenze strettamente personali dell'imputato hanno natura concretamente illegittima perché indebita.
I giudici di legittimità pertanto escludono qualunque possibilità di rimborso da parte dell’Ente delle spese sostenute da amministratori pubblici per trasferte imposte dalla funzione o dall'ufficio, in quanto il rimborso presuppone che si tratti esclusivamente di spese che abbiano comunque un nesso con le finalità dell'Ente e con gli scopi dello stesso e della missione demandata al funzionario in trasferta.
LP
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