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(DL) LEGITTIMA LA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO PER INFORMATIZZAZIONE, SE IL LICENZIATO NON INDICA IN QUALE ALTRA SOCIETA’ DEL GRUPPO POTEVA ESSERE “RIPESCATO” (Cass. 8.3.2012 n. 3629)

La Suprema Corte ha approfondito due fondamentali aspetti in materia di licenziamento per giustificato motivo obiettivo.

Da un lato, è stato ritenuto legittimo il recesso comminato per soppressione del posto di lavoro da parte di azienda appartenente al comparto in crisi, qualora le attività disimpegnate dal lavoratore licenziato siano venute meno per informatizzazione dei sistemi.

La Cassazione ha, inoltre, affermato il principio processuale secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento comminatogli per giustificato motivo obiettivo ha comunque l’onere di indicare, in maniera puntuale, la compagine aziendale appartenente al medesimo gruppo della datrice ove egli avrebbe potuto trovare utile collocazione, alternativa al licenziamento.

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