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(DAM) ENERGIE RINNOVABILI: IMPIANTI REALIZZABILI ANCHE SENZA L’ASSENSO DEL COMUNE (Tar Puglia-Lecce 29.09.2011 n. 1670)

La realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non necessita del consenso preventivo da parte del Comune interessato. Lo ha deciso il Tar di Lecce nella sentenza 29 settembre 2011, n. 1670, ponendo in evidenza che la procedura per la messa a punto di impianti di energia rinnovabile, o in ogni caso l’esito favorevole della relativa domanda, non può essere in alcun modo vincolata da qualunque atto di assenso o di gradimento, manifestato dagli enti comunali il cui suolo è interessato dall’opera oggetto del progetto del quale si discute.

Il parere del Comune, pertanto, non condiziona l’eventuale conclusione positiva del procedimento in conferenza dei servizi e se non è espresso (assenza del Comune) esso risulta acquisito come positivo.

La pronuncia in esame si pone in linea con il parametro costituzionale, in quanto inequivocabilmente applica i principi fondamentali di semplificazione e celerità amministrativa.

LP

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