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(DPE) SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO IN COSTANZA DI GIUDIZIO (Cass. 18.11.2011 n. 42588)
Il medico che commette errori irreparabili può essere sospeso dalla professione sebbene non sia stato ancora celebrato il processo a suo carico.
Secondo i Giudici di legittimità il medico che opera “in presenza di circostanze che suggeriscono l’adozione di altre tecniche chirurgiche”, causando numerose lesioni senza adoperarsi per trattarle e limitarne gli effetti incorre nella misura interdittiva della sospensione della professione.
Nella sentenza in commento sono individuate le esigenze cautelari che giustificano l’applicazione della misura interdittiva, prendendo in considerazione, dunque, le concrete modalità di commissione del reato nonché i parametri che possono evidenziare la personalità del soggetto.
Ed in vero la Suprema Corte ha applicato la linea dura al fine di prevenire un’eventuale prognosi di reiterazione dei comportamenti del professionista.
LP
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